Art. 12.
(Norme in materia di lavoro a tempo parziale).

      1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 3, comma 7:

              1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;

              2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;

          b) al comma 8, la parola: «L'esercizio» è sostituita dalle seguenti: «L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti,»;

          c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Nel caso in cui i contratti collettivi dispongano ai sensi del comma 7 è comunque richiesto l'accordo individuale del lavoratore o della lavoratrice qualora il contratto di lavoro a tempo parziale sia stato motivato da comprovati compiti di cura»;

          d) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

      «Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto

 

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a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».